La notizia di ieri è stata superata. Oggi è in votazione il seguente emendamento:
Art. 15-bis - (Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, in
materia di guida aggressiva) - 1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è
aggiunto il seguente: «Art. 593-bis - (Guida Aggressiva) - 1. Chiunque
metta in atto comportamenti aggressivi di guida, violando le disposizioni
sulla distanza di sicurezza, attuando ingiustificate ed improvvise
accelerazioni, oppure utilizzando impropriamente i dispositivi di
segnalazione sonora o luminosa all'indirizzo delle vetture che precedono, o
attuando operazioni di sorpasso tali da intimidire gli altri guidatori e
comunque mettere in serio pericolo la sicurezza stradale, è punito con la
reclusione da due a sei mesi.
2. Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, ai sensi
dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. Con la sentenza di condanna per il reato di cui
al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la
commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione
psicologica alla guida e l'applicazione di terapie antiaggressive a cura di
istituti specializzati».