ha senso specificare ulteriormente il discorso RCA e "garanzie accessorie", credo.
L'unica copertura assicurativa OBBLIGATORIA è - da sempre - la RCA ovvero la Responsabilità Civile Automobilistica. Questa è la componente base ed imprescindibile di qualsiasi contratto "auto" (senza la quale - per l'appunto - non si può parlare di polizza "RCA" ma di altro...). Molti di noi - nel sottoscrivere la polizza RCA per la propria auto - scelgono di sottoscrivere anche le c.d. "garanzie accessorie", fra queste le più comuni sono il Furto & Incendio, l'Assistenza Stradale e/o Legale, gli Eventi Atmosferici e su su fino alle varie versioni di KASKO.
La RCA - dal 2012 - non è più soggetta a rinnovo automatico.
Le "Garanzie Accessorie", se sottoscritte contestualmente alla RCA all'interno della stessa polizza, benchè tecnicamente assoggettabili da parte della Compagnia a rinnovo automatico annuale, nella pratica comune seguono la "sorte" della pura RCA che accompagnano (vengono cioè rinnovate con essa, o decadono con essa in assenza di rinnovo).
Attenzione però: queste Garanzie potrebbero essere state sottoscritte in un momento diverso rispetto alla RCA, o anche contestualmente ma con un contratto di polizza diverso e separato. In questi casi le Compagnie esercitano eccome il rinnovo automatico tipico delle polizze ordinarie, richiedendo quindi disdetta a mezzo Raccomandata AR almeno 30 o 60 giorni prima della scadenza annuale.
Qui sta l'inghippo che il legislatore ha inteso superare: negli ultimi anni molte Compagnie usavano stipulare queste Garanzie Accessorie con contratti "esterni", così da indirizzare - in qualche modo - i clienti al rinnovo della RCA facendo leva sull'obbligo di mantenimento di queste garanzie non disdettabili (se non con ampio preavviso... laddove il cliente solitamente si presenta in Agenzia per il rinnovo a ridosso della scadenza).
Tutto qui.