Se dovessi scommettere in merito allo scarso consenso popolare di qualcuno, scommetterei sui manifestanti più stronzi ed egoisti della storia democratica.
In Italia negli ultimi sei mesi, stando al ministero dell'interno, ci sono state quasi 7000 manifestazioni.
la stragrande maggioranza delle quali nulla aveva a che vedere con l'emergenza sanitaria, tipo i cortei dei fridays for future, quelli per la legge Zan, quelli della CGIL, ecc...
Venerdi c'è il corteo dei lavoratori Whirlpool a Napoli, stronzi ed egoisti anche loro? Stronzi ed egoisti anche i lavoratori della Texprint, quelli di Elica, di Riello, di GKN, di Alitalia e di tutte le vertenze sul lavoro che sono migliaia e sono costantemente in piazza?
Per altro non c'è alcuna giustificazione "sanitaria" al divieto di manifestare, legato esclusivamente all'attuale processo di ristrutturazione sostenuto dalle controriforme del PNRR ed al loro devastante impatto sociale.
Infatti basta andare a guardare i dati e confrontarli con quelli dell'anno scorso (dal Corriere della Sera su dati ISS):
Uno stato di emergenza che dura da due anni non è più di emergenza ma di eccezzione e non ha nulla a che vedere con la democrazia.
Ha invece a che vedere con robe come questa:
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/03/V27-DDL-concorrenza.pdf?fbclid=IwAR3tWOQDx22tNsnDsyPHJyo9LY5mpE48Q9bc5TbY-v7TEkizUCnBH0K1DO8Con il suo devastante articolo 6:
Art. 6
(Delega in materia di servizi pubblici locali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di
un apposito testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, nell’ambito della competenza esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza,
dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, delle attività di
interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle
esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di
continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così
da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli
di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra
le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;
c) definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai principi di
adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea e superamento dei
regimi di esclusiva non conformi con tali principi e, comunque, non indispensabili per
assicurare la qualità e l’efficienza del servizio;
d) definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e
introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle
attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;
e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei
servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
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f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli
affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la
scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del
servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità e dei costi dei
servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati
conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
g) previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere
tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell’autoproduzione
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina
vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di
finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell’ipotesi di ricorso da parte dell’ente
locale al modello dell’autoproduzione;
i) previsione che l’obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico
e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’autoproduzione anche in relazione
ai risultati conseguiti nella gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi
pubblici locali in autoproduzione, assicuri un’adeguata tutela occupazionale anche mediante
l’impiego di apposite clausole sociali;
m) estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della
modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto
pubblico locale;
n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare
riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne
l’armonizzazione e il coordinamento;
o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per
l’affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di
contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto-
produzione;
q) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare
un’adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un’adeguata tutela del gestore
uscente;
r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al
fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed
enti locali;
s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità
del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati ed alla loro programmazione sino al
termine dell’affidamento;
t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella
fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e
rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non
giurisdizionali;
u) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della
comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione
negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei
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servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto
degli obblighi di servizio pubblico;
v) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e
modalità per l’adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità
di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione
dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;
z) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di
contratti di servizio tipo.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all’esercizio della delega