Spulciando un po' le leggi e le tabelle in questione, e preso atto che il legalese è la roba da mal di testa che ricordavo dall'ultima volta che ho provato a metterci occhio, giungo a due personalissime conclusioni:
1) Le norme sulle sostanze psicoattive (parola bellissima) in Italia sono un bizantinismo kafkiano fuori di testa, senza né capo né coda, fuori dalla logica e dal tempo;
2) Il comitato promotore del referendum ha cercato di abrogare i due punti più lesivi della libertà dell'individuo, ovvero le pesanti sanzioni relative a coltivazione e consumo, facendo la gimcana per evitare tutto ciò che riguarda il profitto in senso stretto, inteso sia lato vendita che lato acquisto.
Già così, la proposta era limitatissima. Non credo si potesse chiedere di meno.
Nel merito della formulazione, suppongo che i giuristi abbiano fatto del loro meglio. Mi viene più facile credere, e anche questa è una personale opinione, in un eccesso di zelo della corte. Quali che siano le motivazioni profonde.
A conclusione: Amato in conferenza ha rimandato al Parlamento la responsabilità di legiferare presto e bene su temi (questo e l'eutanasia) da lui stesso definiti urgenti e di rilevanza sociale. Se è solo uno scaricabarile, pace all'anima sua.
P.S. il THC, principio psicoattivo della cannabis, è elencato all'interno della tabella 1. Per questo la proposta di modifica del comma 1. Il comma 2 e il comma 4, anch'essi oggetto di proposta di modifica, fanno invece riferimento alla pianta.
Suppongo che un referendum abrogativo non potesse che passare dalla modifica del comma 1, visto che le tabelle di riferimento non sono definitive per legge ma dipendono da circolare del Ministero della Salute.
@atchoo P.P.S. per quanto riguarda gli accordi internazionali, riporto con beneficio di rettifica e reperimento di fonti valide quella che per ora è solo una voce che sta circolando: la Corte avrebbe fatto riferimento a un trattato del 1961 ignorato senza colpo ferire da molte altre nazioni.